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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 


REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 29-10-1988

Norme in materia di Polizia Locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 127
del 9 novembre 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge

 

 

 

TITOLO I
Organizzazione dei servizi di polizia locale

ARTICOLO 1

 Funzioni di polizia locale
 1.  I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano
le funzioni di polizia locale nelle materie loro attribuite
o delegate dallo Stato o dalla Regione attraverso
appositi servizi.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Gestione associata
 1.  La Regione promuove e incentiva le iniziative
degli enti locali volte a esercitare in forma associata
le funzioni di polizia locale secondo criteri di economicità 
ed efficienza.  Possono allo scopo essere istituiti
consorzi o altre forme associative consentite
dalle leggi.
  2.  A tal fine concede contributi in conto capitale
sulle spese per gli investimenti previsti nei piani relativi
all' esercizio in comune delle attività  di polizia
locale.  Detti contributi sono concessi dalla giunta
regionale sulla base dei piani presentati entro il 30
giugno di ogni anno dagli enti interessati, previa acquisizione
del parere del comitato di cui al successivo
articolo 15 e sentita la commissione consiliare competente.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Collaborazione tra enti locali
 1.  La Regione incentiva, secondo le modalità  previste
dal comma 2 del precedente articolo 2, intese
fra gli enti locali per collaborare nella gestione dei
servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale,
relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.
  2.  A tal fine possono prevedersi strutture organizzative,
mezzi e strumenti operativi comuni, nonchè 
l' impiego del personale su tutto il territorio interessato.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
 1.  Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro i limiti
territoriali dell' ente di appartenenza o degli enti associati
e nell' ambito delle rispettive competenze, provvedono
a:
  a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti
e delle altre disposizioni emanati dallo Stato,
dalla Regione e dagli enti locali, con particolare
riguardo alle norme concernenti la polizia
urbana e rurale, la circolazione stradale, l' edilizia,
l' urbanistica, il commercio, i pubblici esercizi, la
vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittica e
venatoria, la tutela ambientale;
  b) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla
legge;
  c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità 
e nei disastri, d' intesa con le autorità  competenti,
nonchè  in caso di privati infortuni;
  d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta
di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta
delle autorità  competenti;
  e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta,
necessari per l' espletamento di attività  e compiti
istituzionali degli enti di appartenenza;
  f) assolvere alle funzioni di polizia locale o amministrativa
attribuite agli enti locali dal DPR 616/
1977;
  g) esercitare funzioni di polizia giudiziaria e svolgere,
nell' ambito delle proprie attribuzioni, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli
3 e 5 della legge regionale 7 marzo 1986, nº
65;
  h) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative,
anche attraverso un costante e qualificato
rapporto con la popolazione;
  i) svolgere gli altri compiti demandati dal regolamento
di cui al successivo articolo 11.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Svolgimento dell' attività  sul territorio
 1.  Le attività  di polizia vengono svolte in una uniforme
che non si confonda con quella delle forze di
polizia e delle forze armate dello Stato;  possono
essere svolte in abito civile quando ciò  sia strettamente
necessario per l' espletamento delle funzioni,
previa autorizzazione dei superiori gerarchici.
  2.  Gli addetti al servizio di polizia locale non possono
essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.
  3.  I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto
quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni
di polizia locale e purchè  la disciplina rimanga
quella dell' organizzazione di appartenenza.

 

 

 

 

TITOLO II
Ordinamento della polizia municipale

ARTICOLO 6

 Istituzione del servizio
 1.  Per l' esercizio delle attività  di polizia locale i
comuni istituiscono un apposito servizio di polizia
municipale, con la dotazione di personale, di mezzi
e di strutture operative che assicuri lo svolgimento
delle suddette attività  in maniera continuativa ed efficace
su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle
caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche,
amministrative e socio - economiche dell' area
servita.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Determinazione del contingente numerico
del servizio di polizia municipale
 1.  La dotazione organica del servizio di polizia
municipale prevede di norma almeno 1 addetto per
ogni 1.000 abitanti.
  2.  Il numero degli operatori non può  comunque
essere inferiore a 2.
  3.  Nei comuni di classe 1aA, 1aB e 2a di cui alla
tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive
modificazioni, la dotazione organica è  di norma
costituita da 1 addetto per ogni 700 abitanti e non
può  comunque essere inferiore a 1 addetto per ogni
1.000 abitanti.
  4.  I comuni, singoli o associati, nei quali i compiti
di polizia municipale sono svolti da almeno 7 operatori,
possono provvedere all' istituzione del corpo di
polizia municipale.
  5.  Ad ogni corpo di polizia municipale è  preposto
un comandante.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Articolazione sul territorio
 1.  Nei comuni appartenenti alle classi 1aA e 1aB
l' organizzazione del servizio di polizia municipale
può  essere articolata sul territorio.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Dipendenza dei servizi di polizia municipale
 1.  La polizia municipale è  alle dirette dipendenze
del sindaco o dell' assessore da lui delegato, che vi
sovrintende impartendo le direttive di carattere generale
e vigilando sullo svolgimento del servizio.
  2.  Il responsabile del servizio di polizia municipale
risponde direttamente al sindaco dell' addestramento,
della disciplina e dell' impiego tecnico - operativo
degli addetti.
  3.  Nel caso di gestione associata, il relativo atto
costitutivo disciplina l' adozione del regolamento per
lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti
essenziali.  Il responsabile del servizio di polizia municipale
gestito in forma comune ha il compito di coordinare
l' impiego tecnico - operativo degli addetti, sulla
base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni
associate.  Egli è  altresì  responsabile della
disciplina e dell' addestramento del personale.
  4.  Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati
in forma associata sono in ogni caso sottoposti
all' autorità  del sindaco del comune nel cui territorio
si trovano ad operare.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Divise e attrezzature
 1.  I distintivi da apporre sulle divise recano lo stemma
e la denominazione dell' ente di appartenenza,
nonchè  il numero personale di matricola.
  2.  I modelli, i colori e le altre caratteristiche delle
divise e dei distintivi di grado sono stabili, in modo
uniforme per tutto il territorio regionale, con legge
regionale, sentito il comitato tecnico di cui al successivo
art. 14.
  3.  Gli automezzi e motomezzi in uso presso i servizi
ed i corpi di polizia municipale devono recare lo
stemma e la denominazione del comune di appartenenza,
nonchè  la scritta " polizia municipale".
  4.  Sempre con legge regionale sono determinati
le caratteristiche tecnico - formali dei mezzi e i relativi
segni di identificazione.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Regolamento comunale
 1.  L' ordinamento, l' organizzazione, la dotazione
organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali,
lo stato giuridico e le attività  del personale di polizia
municipale sono disciplinati dal regolamento comunale
in conformità  alle norme ed ai principi stabiliti
dalle leggi 29 marzo 1983, n. 93 e 7 marzo 1986,
n. 65, dagli accordi collettivi nazionali di lavoro della
categoria, nonchè  dalla presente legge.

 

 

 

 

TITOLO III
Formazione, aggiornamento
e riqualificazione professionale

ARTICOLO 12

 Norme per le assunzioni
 1.  Le assunzioni del personale di polizia locale
avvengono esclusivamente per pubblico concorso.
  2.  La Regione, a domanda, concede agli enti locali
interessati contributi per la realizzazioni di iniziative
di informazione propedeutiche alla partecipazione al
concorso stesso.
  3.  La Regione promuove, in accordo con gli enti
locali interessati, corsi di prima formazione obbligatori
per tutti i vincitori di concorso.

 

 

 

ARTICOLO 13

 Formazione professionale
 1.  In attesa dell' istituzione di una scuola per la
formazione dei quadri degli enti locali, la Regione
promuove ed attua annualmente i corsi di cui al comma
3 del precedente articolo 12 e i corsi di aggiornamento,
riqualificazione e specializzazione degli appartenenti
alla polizia locale.
  2.  Alla fine dei corsi, a seguito di esame finale,
verrà  rilasciato apposito attestato che costituirà , ad
ogni effetto, titolo di servizio.
  3.  I programmi e le modalità  organizzative dei corsi
sono deliberati dalla giunta regionale su proposta
del comitato tecnico di cui al successivo articolo 15
e tenuto conto delle specifiche esigenze degli enti
locali interessati.

 

 

 

 

TITOLO IV
Funzioni tecniche in materia di polizia locale

ARTICOLO 14

 Comitato tecnico
 1.  Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge viene costituito il comitato tecnico
regionale per le attività  di polizia locale.
  2.  Il comitato è  nominato con decreto del presidente
della giunta regionale, dura in carica quanto il
consiglio regionale ed è  composto:
  a) dal presidente della giunta regionale o da un suo
delegato, che lo presiede;
  b) da tre rappresentanti degli enti locali designati
rispettivamente dalle sezioni regionali dell' ANCI,
 dell' UPI e dell' UNCEM;
  c) da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti
degli enti locali;
  d) da sei esperti di cui due designati dalle associazioni
dei comandanti e quattro da quelle maggiormente
rappresentative dei vigili urbani aventi sede
nella regione.
  3.  Le funzioni di segretario del comitato sono svolte
da un dipendente di ente locale con la qualifica
funzionale non inferiore alla VIII.
  4.  Ai componenti del comitato estranei alla amministrazione
regionale sono corrisposte le competenze
economiche previste dalla LR 2 agosto 1984, n. 20
e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

ARTICOLO 15

 Compiti del comitato
 1.  Il comitato tecnico regionale ha funzioni di studio,
informazione e consulenza tecnica e giuridica
in materia di polizia locale.
  2.  In particolare esso formula alla giunta regionale
proposte relative:
  a) alle caratteristiche dei servizi di polizia locale;
  b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi
del personale addetto ai servizi di polizia locale;
  c) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e
ai servizi di polizia locale;  a tale fine esprime
pareri sul riparto dei contributi previsti agli articoli
2 e 3;
  d) ai corsi di formazione professionale con particolare
riferimento alle materie di insegnamento che
dovranno essere omogenee quanto ai contenuti
tecnico - culturali;
  e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle
materie di cui alle lettere del presente comma,
ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
  f) all' aggiormamento del personale di polizia locale
ed esprime, in particolare, parere sulle attività 
programmate dalla giunta di cui all' articolo 13;
  g) ai problemi attinenti le attività  di polizia locale.
  3.  La giunta assicura il supporto tecnico e amministrativo
necessario allo svolgimento dell' attività  necessario
allo svolgimento dell' attività  del comitato.

 

 

 

 

TITOLO V
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 16

 Ambito di applicazione
 1.  Le disposizioni della presente legge si applicano
anche alle province ed agli enti locali diversi dai
comuni, ove compatibili con le norme vigenti in materia
e previa istituzione o adeguamento dei rispettivi
regolamenti.

 

 

 

ARTICOLO 17

 Disposizioni di attuazione
 1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni singoli o associati
provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle
disposizioni di cui alla presente legge, nonchè  ad
adottare le norme regolamentari concernenti il personale
di polizia municipale.
  2.  I comuni adeguano altresì  la foggia delle uniformi
e dei distintivi e le caratteristiche dei mezzi ai
modelli stabiliti entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di cui al comma 2 dell' articolo 10.

 

 

 

ARTICOLO 18

 Disposizione transitoria
 1.  In attesa della promozione dei corsi di riqualificazione
previsti dal precedente articolo 13, l' accesso
ai posti di istruttore di vigilanza, istituiti ai sensi del
sesto comma dell' articolo 21 del DPR 13 maggio
1987, n. 268, potranno essere svolti, a livello comprensoriale,
dai comuni interessati.  La giunta regionale,
entro trenta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, stabilisce localizzazioni, modalità  e
criteri di organizzazione dei corsi suddetti.

 

 

 

ARTICOLO 19

 Disposizioni finanziarie
 1.  Per l' applicazione della presente legge sono
autorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese:
  a) per la concessione dei contributi in conto capitale
nelle spese di investimento previste nei piani relativi
all' esercizio in forma associata delle attività 
di polizia locale, lire 80 milioni;
  b) per la concessione dei contributi agli enti locali
per iniziative di informazione propedeutica alla
partecipazione ai concorsi, lire 40 milioni;
  c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e specializzazione professionale,
lire 80 milioni.
  2.  L' entità  della spesa, per ciascuno degli anni
successivi, sarà  stabilita con la legge di approvazione
dei relativi bilanci.
  3.  Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede:
  a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, mediante
riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di
competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per il
detto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100
milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita
1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioni
quota parte dell' accantonamento denominato
" Contributi nelle spese di gestione del Consorzio
degli istituti autonomi per le case popolari delle
Marche" di cui alla partita 3 dello stesso elenco
n. 1;
  b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota
parte della somma spettante alla Regione a titolo
di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni.
  4.  Le somme occorrenti per il pagamento delle
spese autorizzate per le finalità  di cui al comma 1
sono iscritte:
  a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli che
con la presente legge si istituiscono nello stato
di previsione della spesa del bilancio del detto
anno, con le seguenti denominazioni e le contro
indicate dotazioni di competenza e di cassa:
 
 1.  Per l' applicazione della presente legge sono
autorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese:
  a) per la concessione dei contributi in conto capitale
nelle spese di investimento previste nei piani relativi
all' esercizio in forma associata delle attività 
di polizia locale, lire 80 milioni;
  b) per la concessione dei contributi agli enti locali
per iniziative di informazione propedeutica alla
partecipazione ai concorsi, lire 40 milioni;
  c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e specializzazione professionale,
lire 80 milioni.
  2.  L' entità  della spesa, per ciascuno degli anni
successivi, sarà  stabilita con la legge di approvazione
dei relativi bilanci.
  3.  Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede:
  a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, mediante
riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di
competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per il
detto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100
milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita
1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioni
quota parte dell' accantonamento denominato
" Contributi nelle spese di gestione del Consorzio
degli istituti autonomi per le case popolari delle
Marche" di cui alla partita 3 dello stesso elenco
n. 1;
  b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota
parte della somma spettante alla Regione a titolo
di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni.
  4.  Le somme occorrenti per il pagamento delle
spese autorizzate per le finalità  di cui al comma 1
sono iscritte:
  a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli che
con la presente legge si istituiscono nello stato
di previsione della spesa del bilancio del detto
anno, con le seguenti denominazioni e le contro
indicate dotazioni di competenza e di cassa:
  a1) capitolo 1910101 " Contributi agli enti locali
per iniziative di informazione propedeutica alla
partecipazione di concorsi", lire 40 milioni;
OMISSIS
 b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
 
 1.  Per l' applicazione della presente legge sono
autorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese:
  a) per la concessione dei contributi in conto capitale
nelle spese di investimento previste nei piani relativi
all' esercizio in forma associata delle attività 
di polizia locale, lire 80 milioni;
  b) per la concessione dei contributi agli enti locali
per iniziative di informazione propedeutica alla
partecipazione ai concorsi, lire 40 milioni;
  c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e specializzazione professionale,
lire 80 milioni.
  2.  L' entità  della spesa, per ciascuno degli anni
successivi, sarà  stabilita con la legge di approvazione
dei relativi bilanci.
  3.  Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede:
  a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, mediante
riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di
competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per il
detto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100
milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita
1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioni
quota parte dell' accantonamento denominato
" Contributi nelle spese di gestione del Consorzio
degli istituti autonomi per le case popolari delle
Marche" di cui alla partita 3 dello stesso elenco
n. 1;
  b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota
parte della somma spettante alla Regione a titolo
di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni.
  4.  Le somme occorrenti per il pagamento delle
spese autorizzate per le finalità  di cui al comma 1
sono iscritte:
  a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli che
con la presente legge si istituiscono nello stato
di previsione della spesa del bilancio del detto
anno, con le seguenti denominazioni e le contro
indicate dotazioni di competenza e di cassa:
OMISSIS
 a2) capitolo 1910102 " Spese per lo svolgimento
dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione
e specializzazione professionale",
lire 80 milioni;
OMISSIS
 b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
 
 1.  Per l' applicazione della presente legge sono
autorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese:
  a) per la concessione dei contributi in conto capitale
nelle spese di investimento previste nei piani relativi
all' esercizio in forma associata delle attività 
di polizia locale, lire 80 milioni;
  b) per la concessione dei contributi agli enti locali
per iniziative di informazione propedeutica alla
partecipazione ai concorsi, lire 40 milioni;
  c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e specializzazione professionale,
lire 80 milioni.
  2.  L' entità  della spesa, per ciascuno degli anni
successivi, sarà  stabilita con la legge di approvazione
dei relativi bilanci.
  3.  Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede:
  a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, mediante
riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di
competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per il
detto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100
milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita
1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioni
quota parte dell' accantonamento denominato
" Contributi nelle spese di gestione del Consorzio
degli istituti autonomi per le case popolari delle
Marche" di cui alla partita 3 dello stesso elenco
n. 1;
  b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota
parte della somma spettante alla Regione a titolo
di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni.
  4.  Le somme occorrenti per il pagamento delle
spese autorizzate per le finalità  di cui al comma 1
sono iscritte:
  a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli che
con la presente legge si istituiscono nello stato
di previsione della spesa del bilancio del detto
anno, con le seguenti denominazioni e le contro
indicate dotazioni di competenza e di cassa:
OMISSIS
 a3) capitolo 1910201 " Contributi in conto capitale
nelle spese di investimento previste nei piani
relativi all' esercizio in forma associata delle
attività  di polizia locale", lire 80 milioni;
  b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
 
 b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Marche.
 Data ad Ancona, addì  29 ottobre 1988
 

 

 

 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 19-11-1996
REGIONE MARCHE

Modifica alla legge regionale 26 aprile
1990, n. 28 concernente: " Divise, distintivi
di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti
operativi degli addetti al servizio di
polizia municipale".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 91
del 28 novembre 1996

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

1.  L' articolo 2 della lr 26 aprile 1990, n. 28 è  sostituito
dal seguente:
" Art.  2 - (Divise)
1.  La divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipale
è  costituita da un insieme di oggetti di vestiario,
di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione
e realizzati in modo da soddisfare le esigenze
di funzionalità  e di identificazione.
  2.  Sono previste le seguenti divise:
a) per il servizio ordinario;
  b) per il servizio motomontato;
  c) per il servizio estivo su spiagge, fiumi e laghi;
  d) per il servizio di protezione civile;
  e) per il servizio d' onore e di rappresentanza.
  3.  I capi di ciascuna divisa e gli accessori sono indicati
nell' allegato A alla presente legge.
  4.  Le caratteristiche particolari di ciascun capo e accessorio
sono determinate in modo uniforme per tutto il
territorio regionale con deliberazione della Giunta regionale
sentito il parere del comitato tecnico regionale per
le attività  di polizia locale di cui all' articolo 14 della lr
28 ottobre 1988, n. 38 e successive modificazioni e
integrazioni.  Tale deliberazione è  pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
  5.  L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è  disposta dal
responsabile del servizio o dal comandante del corpo."

 

 

 

ARTICOLO 2

1.  L' articolo 3 della lr 28/ 1990 è  sostituito dal seguente:
" Art.  3 - (Placca e tesserino di riconoscimento)
1.  Gli addetti alla polizia municipale devono essere
dotati di:
a) placca di riconoscimento recante lo stemma della
Regione Marche, la denominazione e lo stemma del
Comune di appartenenza e il numero di matricola del
dipendente.  La placca deve essere applicata alla divisa;
  b) tesserino di riconoscimento recante la denominazione
e lo stemma del Comune di appartenenza nonchè  tutti i
dati necessari per l' identificazione e qualificazione del
dipendente.  Il tesserino deve essere esibito dal dipendente
nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.
  2.  Le caratteristiche particolari della placca e del tesserino
di riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale
con le modalità  previste dal comma 4 dell' articolo
2."

 

 

 

ARTICOLO 3

1.  All' articolo 5, comma 1, lettera c), della lr 28/ 1990
la parola " verticale" è  sostituita dalla parola " orizzontale".
  2.  Il comma 2 dell' articolo 5 della lr 28/ 1990
è  abrogato.
  3.  Il comma 7 dell' articolo 5 della lr 28/ 1990 è 
sostituito dal seguente:
" 7.  Il distintivo di grado di cui alla lettera e) del
comma 1, è  costituito ed attribuito nel modo seguente:
a) colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate tre
strisce dorate, intramezzate di nero;
  b) tenente colonnello: cordone dorato sul quale sono
riportate due strisce dorate intramezzate di nero;
  c) maggiore: cordone dorato sul quale è  riportata una
striscia dorata, contornata di nero;
  d) capitano: nastro dorato sul quale sono riportate tre
strisce dorate intramezzate di nero;
  e) tenente: nastro dorato sul quale sono riportate due
strisce dorate intramezzate di nero;
  f) maresciallo maggiore: nastro di colore nero sul quale
sono riportate tre strisce dorate in orizzontale zigrinate
e intramezzate di nero."
4.  Dopo il comma 7 dell' articolo 5 della lr 28/ 1990 è 
aggiunto il seguente:
" 7 bis.  Le caratteristiche particolari dei singoli distintivi
di grado sono stabilite dalla Giunta regionale con le
modalità  di cui al comma 4 dell' articolo 2."

 

 

 

ARTICOLO 4

1.  All' articolo 7 della lr 28/ 1990 dopo il comma 1 è 
aggiunto il seguente:
" 1 bis.  Le caratteristiche particolari dei mezzi di cui al
comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con le
modalità  di cui al comma 4 dell' articolo 2."

 

 

 

ARTICOLO 5

1.  L' allegato A di cui al comma 3 dell' articolo 2
della lr 28/ 1990, così  come modificato dalla presente
legge, è  sostituito dall' allegato A alla presente legge.
  2.  L' allegato B alla lr 28/ 1990 è  soppresso.
  3.  L' allegato C, di cui al comma 1 dell' articolo 7 della
lr 28/ 1990, è  sostituito dall' allegato C alla presente
legge.

 

 

 

ARTICOLO 6

1.  Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede ad adottare le
deliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
  2.  I Comuni adeguano i gradi, i distintivi di grado e di
riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche
dei mezzi e degli strumenti operativi alle deliberazioni
della Giunta regionale che ne stabiliscono le caratteristiche
particolari entro due anni dalla loro pubblicazione.
La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.
Ancona, 19 novembre 1996

 

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A
Titolo dedotto
Divise, distintivi di grado e di riconoscimento,
mezzi e strumenti operativi degli addetti al
servizio di polizia municipale

 

 Divisa per il servizio ordinario:
1.  copricapo;
  2.  casco metropolitano;
  3.  giacca;
  4.  pantaloni;
  5.  gonna;
  6.  camicia;
  7.  cravatta;
  8.  cinta;
  9.  calze;
  10.  calzamaglia;
  11.  calzature;
  12.  guanti;
  13.  borsello;
  14.  maglione;
  15.  pullover;
  16.  cappotti;
  17.  impermeabili;
  18.  giacca a vento.
  Divisa per servizio motomontato:
1.  giaccone;
  2.  pantaloni;
  3.  stivali;
  4.  casco;
  5.  berretto;
  6.  guanti.
  Divisa per servizio estivo su spiagge, fiumi e
laghi:
1.  T - shirt;
  2.  Bermuda;
  3.  sandali;
  4.  berretto;
  5.  K - way.
  Divisa per il servizio di protezione civile:
1.  tuta di tipo mimetico composta da giacca e pantaloni;
  2.  scarponi;
  3.  copricapo.
  Divisa per il servizio d' onore e di rappresentanza:
  L' alta uniforme è  costituita dalla divisa ordinaria ad
eccezione di:
1.  guanti di filo;
  2.  cordone intrecciato a tre capi;
  3.  casco metropolitano con placca recante lo stemma
della Regione Marche.
  Accessori per le uniformi:
1.  fischietto;
  2.  fondina per pistola;
  3.  manicotti rifrangenti;
  4.  paletta di segnalazione;
  5.  calottine rifrangenti ed impermeabili per copricapo;
  6.  cinturone con spallaccio;
  7.  manette metalliche;
  8.  passante per cinghia.
 Allegato C
 Per automezzi e motomezzi:
1.  colore base bianco, colore complementare bleu francia
e azzurro;
  2.  stemma della Regione Marche e del Comune di appartenenza;
  3.  dispositivi di segnalazione visivi ed acustici.
 

 

 

 

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