SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
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Il Consiglio regionale ha approvato |
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TITOLO I
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ARTICOLO 2
Gestione associata 1. La Regione promuove e incentiva le iniziativedegli enti locali volte a esercitare in forma associatale funzioni di polizia locale secondo criteri di economicità ed efficienza. Possono allo scopo essere istituiticonsorzi o altre forme associative consentitedalle leggi. 2. A tal fine concede contributi in conto capitalesulle spese per gli investimenti previsti nei piani relativiall' esercizio in comune delle attività di polizialocale. Detti contributi sono concessi dalla giuntaregionale sulla base dei piani presentati entro il 30giugno di ogni anno dagli enti interessati, previa acquisizionedel parere del comitato di cui al successivoarticolo 15 e sentita la commissione consiliare competente.
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ARTICOLO 3
Collaborazione tra enti locali 1. La Regione incentiva, secondo le modalità previstedal comma 2 del precedente articolo 2, intesefra gli enti locali per collaborare nella gestione deiservizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale,relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio. 2. A tal fine possono prevedersi strutture organizzative,mezzi e strumenti operativi comuni, nonchè l' impiego del personale su tutto il territorio interessato.
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ARTICOLO 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale 1. Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro i limititerritoriali dell' ente di appartenenza o degli enti associatie nell' ambito delle rispettive competenze, provvedonoa: a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamentie delle altre disposizioni emanati dallo Stato,dalla Regione e dagli enti locali, con particolareriguardo alle norme concernenti la poliziaurbana e rurale, la circolazione stradale, l' edilizia,l' urbanistica, il commercio, i pubblici esercizi, lavigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittica evenatoria, la tutela ambientale; b) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dallalegge; c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d' intesa con le autorità competenti,nonchè in caso di privati infortuni; d) assolvere a compiti di informazione, di raccoltadi notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiestadelle autorità competenti; e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta,necessari per l' espletamento di attività e compitiistituzionali degli enti di appartenenza; f) assolvere alle funzioni di polizia locale o amministrativaattribuite agli enti locali dal DPR 616/1977; g) esercitare funzioni di polizia giudiziaria e svolgere,nell' ambito delle proprie attribuzioni, funzioniausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli3 e 5 della legge regionale 7 marzo 1986, nº65; h) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative,anche attraverso un costante e qualificatorapporto con la popolazione; i) svolgere gli altri compiti demandati dal regolamentodi cui al successivo articolo 11.
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ARTICOLO 5
Svolgimento dell' attività sul territorio 1. Le attività di polizia vengono svolte in una uniformeche non si confonda con quella delle forze dipolizia e delle forze armate dello Stato; possonoessere svolte in abito civile quando ciò sia strettamentenecessario per l' espletamento delle funzioni,previa autorizzazione dei superiori gerarchici. 2. Gli addetti al servizio di polizia locale non possonoessere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali. 3. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltantoquando i compiti assegnati siano inerenti alle funzionidi polizia locale e purchè la disciplina rimangaquella dell' organizzazione di appartenenza.
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ARTICOLO 6
Istituzione del servizio 1. Per l' esercizio delle attività di polizia locale icomuni istituiscono un apposito servizio di poliziamunicipale, con la dotazione di personale, di mezzie di strutture operative che assicuri lo svolgimentodelle suddette attività in maniera continuativa ed efficacesu tutto il territorio comunale, tenuto conto dellecaratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche,amministrative e socio - economiche dell' areaservita.
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ARTICOLO 7
Determinazione del contingente numericodel servizio di polizia municipale 1. La dotazione organica del servizio di poliziamunicipale prevede di norma almeno 1 addetto perogni 1.000 abitanti. 2. Il numero degli operatori non può comunqueessere inferiore a 2. 3. Nei comuni di classe 1aA, 1aB e 2a di cui allatabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successivemodificazioni, la dotazione organica è di normacostituita da 1 addetto per ogni 700 abitanti e nonpuò comunque essere inferiore a 1 addetto per ogni1.000 abitanti. 4. I comuni, singoli o associati, nei quali i compitidi polizia municipale sono svolti da almeno 7 operatori,possono provvedere all' istituzione del corpo dipolizia municipale. 5. Ad ogni corpo di polizia municipale è prepostoun comandante.
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ARTICOLO 8
Articolazione sul territorio 1. Nei comuni appartenenti alle classi 1aA e 1aBl' organizzazione del servizio di polizia municipalepuò essere articolata sul territorio.
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ARTICOLO 9
Dipendenza dei servizi di polizia municipale 1. La polizia municipale è alle dirette dipendenzedel sindaco o dell' assessore da lui delegato, che visovrintende impartendo le direttive di carattere generalee vigilando sullo svolgimento del servizio. 2. Il responsabile del servizio di polizia municipalerisponde direttamente al sindaco dell' addestramento,della disciplina e dell' impiego tecnico - operativodegli addetti. 3. Nel caso di gestione associata, il relativo attocostitutivo disciplina l' adozione del regolamento perlo svolgimento del servizio, fissandone i contenutiessenziali. Il responsabile del servizio di polizia municipalegestito in forma comune ha il compito di coordinarel' impiego tecnico - operativo degli addetti, sullabase delle richieste e delle esigenze delle amministrazioniassociate. Egli è altresì responsabile delladisciplina e dell' addestramento del personale. 4. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitatiin forma associata sono in ogni caso sottopostiall' autorità del sindaco del comune nel cui territoriosi trovano ad operare.
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ARTICOLO 10
Divise e attrezzature 1. I distintivi da apporre sulle divise recano lo stemmae la denominazione dell' ente di appartenenza,nonchè il numero personale di matricola. 2. I modelli, i colori e le altre caratteristiche delledivise e dei distintivi di grado sono stabili, in modouniforme per tutto il territorio regionale, con leggeregionale, sentito il comitato tecnico di cui al successivoart. 14. 3. Gli automezzi e motomezzi in uso presso i servizied i corpi di polizia municipale devono recare lostemma e la denominazione del comune di appartenenza,nonchè la scritta " polizia municipale". 4. Sempre con legge regionale sono determinatile caratteristiche tecnico - formali dei mezzi e i relativisegni di identificazione.
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ARTICOLO 11
Regolamento comunale 1. L' ordinamento, l' organizzazione, la dotazioneorganica, le qualifiche funzionali, i profili professionali,lo stato giuridico e le attività del personale di poliziamunicipale sono disciplinati dal regolamento comunalein conformità alle norme ed ai principi stabilitidalle leggi 29 marzo 1983, n. 93 e 7 marzo 1986,n. 65, dagli accordi collettivi nazionali di lavoro dellacategoria, nonchè dalla presente legge.
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ARTICOLO 12
Norme per le assunzioni 1. Le assunzioni del personale di polizia localeavvengono esclusivamente per pubblico concorso. 2. La Regione, a domanda, concede agli enti localiinteressati contributi per la realizzazioni di iniziativedi informazione propedeutiche alla partecipazione alconcorso stesso. 3. La Regione promuove, in accordo con gli entilocali interessati, corsi di prima formazione obbligatoriper tutti i vincitori di concorso.
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ARTICOLO 13
Formazione professionale 1. In attesa dell' istituzione di una scuola per laformazione dei quadri degli enti locali, la Regionepromuove ed attua annualmente i corsi di cui al comma3 del precedente articolo 12 e i corsi di aggiornamento,riqualificazione e specializzazione degli appartenentialla polizia locale. 2. Alla fine dei corsi, a seguito di esame finale,verrà rilasciato apposito attestato che costituirà , adogni effetto, titolo di servizio. 3. I programmi e le modalità organizzative dei corsisono deliberati dalla giunta regionale su propostadel comitato tecnico di cui al successivo articolo 15e tenuto conto delle specifiche esigenze degli entilocali interessati.
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ARTICOLO 14
Comitato tecnico 1. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore dellapresente legge viene costituito il comitato tecnicoregionale per le attività di polizia locale. 2. Il comitato è nominato con decreto del presidentedella giunta regionale, dura in carica quanto ilconsiglio regionale ed è composto: a) dal presidente della giunta regionale o da un suodelegato, che lo presiede; b) da tre rappresentanti degli enti locali designatirispettivamente dalle sezioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM;c) da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendentidegli enti locali; d) da sei esperti di cui due designati dalle associazionidei comandanti e quattro da quelle maggiormenterappresentative dei vigili urbani aventi sedenella regione. 3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolteda un dipendente di ente locale con la qualificafunzionale non inferiore alla VIII. 4. Ai componenti del comitato estranei alla amministrazioneregionale sono corrisposte le competenzeeconomiche previste dalla LR 2 agosto 1984, n. 20e successive modificazioni e integrazioni.
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ARTICOLO 15
Compiti del comitato 1. Il comitato tecnico regionale ha funzioni di studio,informazione e consulenza tecnica e giuridicain materia di polizia locale. 2. In particolare esso formula alla giunta regionaleproposte relative: a) alle caratteristiche dei servizi di polizia locale; b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintividel personale addetto ai servizi di polizia locale; c) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi edegli strumenti operativi in dotazione ai corpi eai servizi di polizia locale; a tale fine esprimepareri sul riparto dei contributi previsti agli articoli2 e 3; d) ai corsi di formazione professionale con particolareriferimento alle materie di insegnamento chedovranno essere omogenee quanto ai contenutitecnico - culturali; e) a eventuali comunicati e note esplicative, nellematerie di cui alle lettere del presente comma,ai corpi ed ai servizi di polizia locale; f) all' aggiormamento del personale di polizia localeed esprime, in particolare, parere sulle attività programmate dalla giunta di cui all' articolo 13; g) ai problemi attinenti le attività di polizia locale. 3. La giunta assicura il supporto tecnico e amministrativonecessario allo svolgimento dell' attività necessarioallo svolgimento dell' attività del comitato.
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ARTICOLO 16
Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicanoanche alle province ed agli enti locali diversi daicomuni, ove compatibili con le norme vigenti in materiae previa istituzione o adeguamento dei rispettiviregolamenti.
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ARTICOLO 17
Disposizioni di attuazione 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, i comuni singoli o associatiprovvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alledisposizioni di cui alla presente legge, nonchè adadottare le norme regolamentari concernenti il personaledi polizia municipale. 2. I comuni adeguano altresì la foggia delle uniformie dei distintivi e le caratteristiche dei mezzi aimodelli stabiliti entro due anni dalla data di entratain vigore della legge di cui al comma 2 dell' articolo 10.
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ARTICOLO 18
Disposizione transitoria 1. In attesa della promozione dei corsi di riqualificazioneprevisti dal precedente articolo 13, l' accessoai posti di istruttore di vigilanza, istituiti ai sensi delsesto comma dell' articolo 21 del DPR 13 maggio1987, n. 268, potranno essere svolti, a livello comprensoriale,dai comuni interessati. La giunta regionale,entro trenta giorni dall' entrata in vigore dellapresente legge, stabilisce localizzazioni, modalità ecriteri di organizzazione dei corsi suddetti.
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ARTICOLO 19
Disposizioni finanziarie 1. Per l' applicazione della presente legge sonoautorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese: a) per la concessione dei contributi in conto capitalenelle spese di investimento previste nei piani relativiall' esercizio in forma associata delle attività di polizia locale, lire 80 milioni; b) per la concessione dei contributi agli enti localiper iniziative di informazione propedeutica allapartecipazione ai concorsi, lire 40 milioni; c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,riqualificazione e specializzazione professionale,lire 80 milioni. 2. L' entità della spesa, per ciascuno degli annisuccessivi, sarà stabilita con la legge di approvazionedei relativi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazionidi spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede: a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, medianteriduzione, per pari importo, degli stanziamenti dicompetenza e di cassa del capitolo 5100101 dellostato di previsione della spesa del bilancio per ildetto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioniquota parte dell' accantonamento denominato" Contributi nelle spese di gestione del Consorziodegli istituti autonomi per le case popolari delleMarche" di cui alla partita 3 dello stesso elencon. 1; b) per gli anni successivi, mediante impiego di quotaparte della somma spettante alla Regione a titolodi ripartizione del fondo comune di cui all' articolo8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successivemodificazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento dellespese autorizzate per le finalità di cui al comma 1sono iscritte: a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli checon la presente legge si istituiscono nello statodi previsione della spesa del bilancio del dettoanno, con le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa: 1. Per l' applicazione della presente legge sonoautorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese: a) per la concessione dei contributi in conto capitalenelle spese di investimento previste nei piani relativiall' esercizio in forma associata delle attività di polizia locale, lire 80 milioni; b) per la concessione dei contributi agli enti localiper iniziative di informazione propedeutica allapartecipazione ai concorsi, lire 40 milioni; c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,riqualificazione e specializzazione professionale,lire 80 milioni. 2. L' entità della spesa, per ciascuno degli annisuccessivi, sarà stabilita con la legge di approvazionedei relativi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazionidi spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede: a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, medianteriduzione, per pari importo, degli stanziamenti dicompetenza e di cassa del capitolo 5100101 dellostato di previsione della spesa del bilancio per ildetto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioniquota parte dell' accantonamento denominato" Contributi nelle spese di gestione del Consorziodegli istituti autonomi per le case popolari delleMarche" di cui alla partita 3 dello stesso elencon. 1; b) per gli anni successivi, mediante impiego di quotaparte della somma spettante alla Regione a titolodi ripartizione del fondo comune di cui all' articolo8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successivemodificazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento dellespese autorizzate per le finalità di cui al comma 1sono iscritte: a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli checon la presente legge si istituiscono nello statodi previsione della spesa del bilancio del dettoanno, con le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa: a1) capitolo 1910101 " Contributi agli enti localiper iniziative di informazione propedeutica allapartecipazione di concorsi", lire 40 milioni;OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 1. Per l' applicazione della presente legge sonoautorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese: a) per la concessione dei contributi in conto capitalenelle spese di investimento previste nei piani relativiall' esercizio in forma associata delle attività di polizia locale, lire 80 milioni; b) per la concessione dei contributi agli enti localiper iniziative di informazione propedeutica allapartecipazione ai concorsi, lire 40 milioni; c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,riqualificazione e specializzazione professionale,lire 80 milioni. 2. L' entità della spesa, per ciascuno degli annisuccessivi, sarà stabilita con la legge di approvazionedei relativi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazionidi spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede: a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, medianteriduzione, per pari importo, degli stanziamenti dicompetenza e di cassa del capitolo 5100101 dellostato di previsione della spesa del bilancio per ildetto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioniquota parte dell' accantonamento denominato" Contributi nelle spese di gestione del Consorziodegli istituti autonomi per le case popolari delleMarche" di cui alla partita 3 dello stesso elencon. 1; b) per gli anni successivi, mediante impiego di quotaparte della somma spettante alla Regione a titolodi ripartizione del fondo comune di cui all' articolo8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successivemodificazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento dellespese autorizzate per le finalità di cui al comma 1sono iscritte: a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli checon la presente legge si istituiscono nello statodi previsione della spesa del bilancio del dettoanno, con le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:OMISSIS a2) capitolo 1910102 " Spese per lo svolgimentodei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazionee specializzazione professionale",lire 80 milioni;OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 1. Per l' applicazione della presente legge sonoautorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese: a) per la concessione dei contributi in conto capitalenelle spese di investimento previste nei piani relativiall' esercizio in forma associata delle attività di polizia locale, lire 80 milioni; b) per la concessione dei contributi agli enti localiper iniziative di informazione propedeutica allapartecipazione ai concorsi, lire 40 milioni; c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento,riqualificazione e specializzazione professionale,lire 80 milioni. 2. L' entità della spesa, per ciascuno degli annisuccessivi, sarà stabilita con la legge di approvazionedei relativi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazionidi spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede: a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, medianteriduzione, per pari importo, degli stanziamenti dicompetenza e di cassa del capitolo 5100101 dellostato di previsione della spesa del bilancio per ildetto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioniquota parte dell' accantonamento denominato" Contributi nelle spese di gestione del Consorziodegli istituti autonomi per le case popolari delleMarche" di cui alla partita 3 dello stesso elencon. 1; b) per gli anni successivi, mediante impiego di quotaparte della somma spettante alla Regione a titolodi ripartizione del fondo comune di cui all' articolo8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successivemodificazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento dellespese autorizzate per le finalità di cui al comma 1sono iscritte: a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli checon la presente legge si istituiscono nello statodi previsione della spesa del bilancio del dettoanno, con le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:OMISSIS a3) capitolo 1910201 " Contributi in conto capitalenelle spese di investimento previste nei pianirelativi all' esercizio in forma associata delleattività di polizia locale", lire 80 milioni; b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunquespetti, di osservarla e farla osservare come leggedella Regione Marche. Data ad Ancona, addì 29 ottobre 1988
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LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 19-11-1996
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 1. L' articolo 2 della lr 26 aprile 1990, n. 28 è sostituitodal seguente:" Art. 2 - (Divise)1. La divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipaleè costituita da un insieme di oggetti di vestiario,di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazionee realizzati in modo da soddisfare le esigenzedi funzionalità e di identificazione. 2. Sono previste le seguenti divise:a) per il servizio ordinario; b) per il servizio motomontato; c) per il servizio estivo su spiagge, fiumi e laghi; d) per il servizio di protezione civile; e) per il servizio d' onore e di rappresentanza. 3. I capi di ciascuna divisa e gli accessori sono indicatinell' allegato A alla presente legge. 4. Le caratteristiche particolari di ciascun capo e accessoriosono determinate in modo uniforme per tutto ilterritorio regionale con deliberazione della Giunta regionalesentito il parere del comitato tecnico regionale perle attività di polizia locale di cui all' articolo 14 della lr28 ottobre 1988, n. 38 e successive modificazioni eintegrazioni. Tale deliberazione è pubblicata nel Bollettinoufficiale della Regione. 5. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è disposta dalresponsabile del servizio o dal comandante del corpo."
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ARTICOLO 2 1. L' articolo 3 della lr 28/ 1990 è sostituito dal seguente:" Art. 3 - (Placca e tesserino di riconoscimento)1. Gli addetti alla polizia municipale devono esseredotati di:a) placca di riconoscimento recante lo stemma dellaRegione Marche, la denominazione e lo stemma delComune di appartenenza e il numero di matricola deldipendente. La placca deve essere applicata alla divisa; b) tesserino di riconoscimento recante la denominazionee lo stemma del Comune di appartenenza nonchè tutti idati necessari per l' identificazione e qualificazione deldipendente. Il tesserino deve essere esibito dal dipendentenei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge inmateria. 2. Le caratteristiche particolari della placca e del tesserinodi riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionalecon le modalità previste dal comma 4 dell' articolo2."
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ARTICOLO 3 1. All' articolo 5, comma 1, lettera c), della lr 28/ 1990la parola " verticale" è sostituita dalla parola " orizzontale". 2. Il comma 2 dell' articolo 5 della lr 28/ 1990è abrogato. 3. Il comma 7 dell' articolo 5 della lr 28/ 1990 è sostituito dal seguente:" 7. Il distintivo di grado di cui alla lettera e) delcomma 1, è costituito ed attribuito nel modo seguente:a) colonnello: cordone dorato sul quale sono riportate trestrisce dorate, intramezzate di nero; b) tenente colonnello: cordone dorato sul quale sonoriportate due strisce dorate intramezzate di nero; c) maggiore: cordone dorato sul quale è riportata unastriscia dorata, contornata di nero; d) capitano: nastro dorato sul quale sono riportate trestrisce dorate intramezzate di nero; e) tenente: nastro dorato sul quale sono riportate duestrisce dorate intramezzate di nero; f) maresciallo maggiore: nastro di colore nero sul qualesono riportate tre strisce dorate in orizzontale zigrinatee intramezzate di nero."4. Dopo il comma 7 dell' articolo 5 della lr 28/ 1990 è aggiunto il seguente:" 7 bis. Le caratteristiche particolari dei singoli distintividi grado sono stabilite dalla Giunta regionale con lemodalità di cui al comma 4 dell' articolo 2."
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ARTICOLO 4 1. All' articolo 7 della lr 28/ 1990 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:" 1 bis. Le caratteristiche particolari dei mezzi di cui alcomma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con lemodalità di cui al comma 4 dell' articolo 2."
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ARTICOLO 5 1. L' allegato A di cui al comma 3 dell' articolo 2della lr 28/ 1990, così come modificato dalla presentelegge, è sostituito dall' allegato A alla presente legge. 2. L' allegato B alla lr 28/ 1990 è soppresso. 3. L' allegato C, di cui al comma 1 dell' articolo 7 dellalr 28/ 1990, è sostituito dall' allegato C alla presentelegge.
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ARTICOLO 6 1. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presentelegge, la Giunta regionale provvede ad adottare ledeliberazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. 2. I Comuni adeguano i gradi, i distintivi di grado e diriconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristichedei mezzi e degli strumenti operativi alle deliberazionidella Giunta regionale che ne stabiliscono le caratteristicheparticolari entro due anni dalla loro pubblicazione.La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficialedella Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e farla osservare come legge della RegioneMarche.Ancona, 19 novembre 1996
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ALLEGATO 1: ALLEGATO A Divisa per il servizio ordinario:1. copricapo; 2. casco metropolitano; 3. giacca; 4. pantaloni; 5. gonna; 6. camicia; 7. cravatta; 8. cinta; 9. calze; 10. calzamaglia; 11. calzature; 12. guanti; 13. borsello; 14. maglione; 15. pullover; 16. cappotti; 17. impermeabili; 18. giacca a vento. Divisa per servizio motomontato:1. giaccone; 2. pantaloni; 3. stivali; 4. casco; 5. berretto; 6. guanti. Divisa per servizio estivo su spiagge, fiumi elaghi: 1. T - shirt;2. Bermuda; 3. sandali; 4. berretto; 5. K - way. Divisa per il servizio di protezione civile:1. tuta di tipo mimetico composta da giacca e pantaloni; 2. scarponi; 3. copricapo. Divisa per il servizio d' onore e di rappresentanza: L' alta uniforme è costituita dalla divisa ordinaria adeccezione di:1. guanti di filo; 2. cordone intrecciato a tre capi; 3. casco metropolitano con placca recante lo stemmadella Regione Marche. Accessori per le uniformi:1. fischietto; 2. fondina per pistola; 3. manicotti rifrangenti; 4. paletta di segnalazione; 5. calottine rifrangenti ed impermeabili per copricapo; 6. cinturone con spallaccio; 7. manette metalliche; 8. passante per cinghia. Allegato C Per automezzi e motomezzi:1. colore base bianco, colore complementare bleu franciae azzurro; 2. stemma della Regione Marche e del Comune di appartenenza; 3. dispositivi di segnalazione visivi ed acustici.
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